Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

SEPARAZIONE e DIVORZIO

 

Con Decreto Legge 132/2014, convertito con modificazioni in Legge 162/2014, sono stati  introdotti strumenti alternativi per la soluzione delle controversie prima dell'avviamento del processo oppure a processo pendente.
In particolare, viene introdotto il nuovo istituto della negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per la conclusione di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o sciglimento del matrimonio.
Inoltre la disciplina si applica alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni di separazione  o divorzio, da effettuare dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

 

Richiesta congiunta per la conclusione di accordi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

E’ introdotta inoltre una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita.
Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti.

Escluso l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le parti saranno invitate a comparire, dinanzi all'Ufficiale dello Stato  Civile, non prima di 30 gg. successivi, per la conferma dell'accordo concluso.

La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
 

Cosa occorre:
Documenti di riconoscimento in corso di validità
Autocertificazione (obbligatoria)

 

 

 

Stato civile