Se l'assegno è richiesto da una cittadina extracomunitaria, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.
Il beneficio può essere concesso se, al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento, il minore non ha superato i 6 anni d’età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso qualunque sia l’età del minore.
Nel caso in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, si fa riferimento all’inizio della coabitazione, quale risulti dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Qualora la madre del neonato o la donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia deceduta e il beneficio non sia stato ancora erogato, l’assegno che le sarebbe spettato può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che:
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questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
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il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l’assegno a proprio titolo.
La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ASSEGNO DI MATERNITA’
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. n. 452/00 il diritto a presentare la domanda per l’assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti, oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria.
IL PADRE: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che:
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la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto;
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il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafca e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
Se sussistono queste condizioni l’assegno spetta in via esclusiva al padre. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio).
L’AFFIDATARIO PREADOTTIVO: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
L’ADOTTANTE CONIUGATO: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
L’ADOTTANTE NON CONIUGATO: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante non coniugato che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che:
La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.
L’AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO: In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell’assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, a condizione che:
La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.