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DEROGHE AI LIMITI DEL RUMORE

 

Perché richiedere la deroga

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08 gennaio 2014, e ss. mm. e ii., disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora tali attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. 
Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente e devono essere richieste da coloro che volendo svolgere una manifestazione temporanea o un lavoro rumoroso temporaneo, stimano di dover superare i limiti acustici di zona o intendono svolgere la loro attività oltre o dopo le ore 24:00.

 

DPGR n. 2/R dell'08/01/2014 aggiornato con DPGR n.38/R del 07/07/2014

Allegato 1 - Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica

Allegato 2 - Criteri per la individuazione delle zone silenziose di cui all’art. 2 del d.lgs. 194/2005

Allegato 3 - Linee Guida sugli elementi da valutare nell’analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica

Allegato 4 - Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici

Allegato 5 - Criteri e modalità per la predisposizione del piano comunale di risanamento acustico

Allegato 6 - Valutazione delle priorità dei singoli interventi del piano comunale di risanamento acustico

 

Deroghe semplificate

Non tutte le deroghe acustiche hanno necessità del rilascio della relativa autorizzazione. In alcuni casi è sufficiente che il richiedente comunichi all'Ufficio Ambiente (compilando l'apposito modulo) i termini temporali e acustici, dichiarando il rispetto dei limiti acustici del caso specifico. In tali casi si parla di Deroga Semplificata (Allegato 4 del DPGR 2/R 2014 comma 4.2).

 

Quando richiedere la deroga

E' assolutamente importante presentare le istanze di deroga con largo anticipo in modo che ci possa essere il tempo per richiedere eventuali pareri e/o per permettere la correzione di eventuali errori contenuti nella richiesta o comunicazione.
L'ufficio consiglia la presentazione di ogni richiesta di deroga 40 gg prima dell'evento, comunque esiste una precisa tempistica per ogni richiesta o comunicazione:

  • 5 gg per comunicazione di attività rumorosa dovuta a cantieri edili, stradali o assimilabili che si protrae fino 5 gg;
  • 10 gg per ogni comunicazione di attività rumorosa non dovuta a cantieri;
  • 15 gg per la comunicazioni di attività rumorosa dovuta a cantieri edili, stradali o assimilabili che si protrae da 6 a 20 gg;
  • 30 gg per ogni richiesta di autorizzazione di attività rumorosa.
 

 

Per quanto tempo è possibile ottenere la deroga

Richiedere la deroga, significa richiedere di non tenere parzialmente conto dei limiti acustici di zona e dunque chi richiede la deroga deve sapere che alcuni cittadini probabilmente riceveranno un disturbo che necessariamente deve essere limitato nel tempo. Questo tempo è stato stabilito dal DPGR n. 2/R-2014 che in estrema sintesi dispone la possibilità di rilascio di deroghe per un tempo che varia da 5 a 20 gg. Questo tempo può essere ampliato fino a arrivare ad un massimo di 30 gg per le manifestazioni all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici.

 

"Art. 16 del DPGR n. 2/R-2014:

- Autorizzazioni comunali in deroga -
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 447/1995 , fermo restando quanto previsto al comma 2.
2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
 
a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
   1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
   2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
   3) venti giorni per le aree di classe III;
   4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
 
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:
   1) venti giorni in aree di classe V e VI;
   2) quindici giorni in aree di classe IV;
   3) dieci giorni in aree di classe III;
   4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
 

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.

 

2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).

...."

 

Tuttavia, il principio che regola il rilascio delle deroghe è quello di non disturbare uno stesso cittadino per oltre 30 gg l'anno e dunque l'Amministrazione Comunale rilascerà deroghe in una stessa zona, tenendo conto di ogni deroga già rilasciata in precedenza nella stessa area e nell'intero anno solare.
 

Come ottenere una deroga acustica

Per ottenere una deroga acustica è necessario compilare il relativo modulo:

L'Ufficio Ambiente, dovrà istruire e esaminare la richiesta acustica con attenzione e in alcuni casi richiedere il parere dell'Azienda Sanitaria (sono esclusi dalla richiesta di parere le autorizzazioni in forma semplificata). Il soggetto interessato è pertanto invitato a presentare la richiesta di deroga rispettando i tempi previsti, il pagamento dei diritti USL verrà richiesto direttamente dall'Azienda USL, in base al tariffario in vigore al momento della richiesta, al quale dovrà essere fornito un indirizzo mail (non pec) e qualora si desideri la fattura occorre precisare la ragione sociale, la sede legale e la partita iva.

 

 

Ambiente